lunedì 30 novembre 2009

Acconti irpef, irap ires: scade oggi 30 novembre il termine per il versamento

Scade oggi il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto IRPEF, IRES, IRAP ed IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I MINIMI per l'anno 2009.
Come noto il decreto legge approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri ha stabilito la riduzione dell'acconto IRPEF dal 99% al 79% e poiché il 40% dell’acconto è già stato versato (primo acconto) in misura integrale, il secondo acconto, in scadenza oggi, risulterà pertanto ridotto di circa 1/3 rispetto a quello precedentemente determinato.
La riduzione degli acconti comporta un beneficio di natura finanziaria ma non incide sull’ammontare complessivo dell’IRPEF dovuta sui redditi 2009.
La riduzione è prevista solo per gli acconti IRPEF e per l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti minimi. I soggetti interessati sono:
- le ditte individuali,
- le persone fisiche socie di società di persone,
- i liberi professionisti
- i lavoratori dipendenti percettori di altri redditi.
Le altre scadenze fiscali e previdenziali di oggi 30 novembre sono:
MODELLO 730
Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) degli importi risultanti dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) o dal Mod. 730-4
GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI
Versamento del contributo previdenziale da parte dei professionisti iscritti alla Gestione Separata
FASI
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)
MODELLO DM10/2
Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dip endenti
DENUNCIA EMENS
Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati

venerdì 27 novembre 2009

Acconti irpef: riduzione anche per i contribuenti minimi

Anche le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi possono beneficiare della riduzione degli acconti IRPEF nella misura di 20 punti percentuali (dal 99% al 79%), prevista dal
Decreto Legge in attesa di pubblicazione in questi giorni sulla G.U.
Per i soggetti che utilizzano il regime dei minimi, infatti, si applicano le stesse regole previste per gli altri soggetti IRPEF.
Pertanto, chi ha già versato l'acconto nella misura intera (99%) potrà usufruire di un credito d'imposta pari alla differenza del maggiore importo pagato, da utilizzare in compensazione tramite il modello F24.

Fonte: Seac

giovedì 26 novembre 2009

Scudo fiscale: "Comunicazione" dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti con movimenti finanziari all’estero

Al fine di contrastare l'illecita detenzione all'estero di investimenti e attività finanziarie, l'Agenzia delle Entrate ha inviato nei giorni scorsi una comunicazione a tutti i contribuenti per i quali risultano, nel corso del 2008, movimenti finanziari verso l'estero di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro.
La nuova comunicazione, che ha carattere esclusivamente informativo e non richiede alcuna risposta da parte dei contribuenti, fa seguito all'esame dei dati provenienti dagli operatori finanziari, obbligati a segnalare all'Amministrazione finanziaria i trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 10.000 euro.
La lettera rappresenta, quindi, una specie di "promemoria" per quei contribuenti che, avendo violato gli obblighi dichiarativi sul monitoraggio fiscale, possono usufruire delle opportunità di ravvedimento offerte dalla normativa (da ultimo, il cosiddetto "scudo fiscale"), allo scopo di ridurre le sanzioni irrogabili.
Ciononostante i contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, possono comunque fornire idonee controdeduzioni e repliche attraverso i canali di posta elettronica ordinaria o tramite la casella di posta elettronica dedicata (comunicata nella lettera inviata).
Sebbene la risposta alla comunicazione ricevuta non sia obbligatoria, sono in particolar modo interessati a chiarire la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria i contribuenti che:
- hanno eseguito movimenti finanziari senza violare le norme sul monitoraggio fiscale;
- hanno già regolarizzato tali movimentazioni o si sono già ravveduti.

Fonte: Seac

mercoledì 25 novembre 2009

Acconti irpef, Ires ed Irap di novembre: pubblicato in Gazzetta Ufficiale la riduzione degli importi dal 99 al 79%

Conto alla rovescia per gli acconti 2009. Scade infatti lunedì 30 novembre il termine per versare la seconda o unica rata degli acconti Irpef, Ires e Irap per il periodo d'imposta in corso.
Le novità, introdotte dal decreto legge n. 168/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre, riguardano i contribuenti Irpef: l'acconto di novembre, infatti, viene ridotto dal 99 al 79% e la differenza andrà saldata a giugno del 2010.

Chi paga l'acconto Irpef
Sono interessati dalla novità i contribuenti che versano l'imposta sulle persone fisiche: lavoratori dipendenti o assimilati e pensionati che dichiarano altri redditi (ad esempio, provenienti da locazione di immobili, dal possesso di seconde abitazioni o da lavori occasionali), lavoratori autonomi, professionisti, soci di società semplici e di persone.
Per capire se per il 2009 occorre pagare l'acconto, basta controllare la cifra indicata al rigo RN31 "differenza" del modello Unico Pf 2009: il versamento è dovuto se l'importo è uguale o inferiore a 51,65 euro. Se la cifra va da 51,65 a 257,52 euro, l'acconto va pagato in un'unica soluzione entro il 30 novembre; se invece l'importo è superiore a 257,52 euro, l'acconto deve essere versato in due rate: la prima (il 40% dell'ammontare complessivo) andava saldata entro il 16 giugno, la seconda (pari al 60%) va invece assolta entro il prossimo 30 novembre.
L'acconto Irpef di novembre quindi, in base a quanto disposto dal Dl 168, è ridotto dal 99 al 79 per cento. Coloro che hanno già pagato l'acconto nella misura ordinaria del 99% potranno fruire di un credito d'imposta, pari a quanto versato in più, da utilizzare in compensazione con il modello F24. La differenza tra vecchi e nuovi importi, comunque, andrà saldata a giugno 2010.
I sostituti d'imposta tratteranno l'acconto nella nuova misura del 79% sullo stipendio o la pensione di novembre dei contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, presentando la dichiarazione dei redditi con modello 730. Se invece è già stata applicata la vecchia percentuale del 99%, le maggiori somme trattenute saranno restituite con gli emolumenti di dicembre.

Come si calcola l'acconto
Due i metodi principali per calcolare l'acconto.
Il primo, il cosiddetto metodo storico, determina l'ammontare dell'importo da versare sulla base della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto.
Il metodo previsionale, invece, va utilizzato quando si suppone di percepire un minor reddito imponibile (ad esempio per maggiori detrazioni o oneri deducibili per il 2009). In questo caso, si paga un acconto sulla base del reddito presunto e non sull'imposta dovuta per il 2008. Successivamente, se l'imposta effettiva da versare è superiore a quella presa come base per il calcolo dell'acconto, saranno dovuti la sanzioni pari al 30% dell'importo non versato e gli interessi legali del 3 per cento.

Ires e Irap
La scadenza di novembre riguarda anche gli acconti Irap e Ires. Le persone fisiche e le società di persone versano un acconto Irap del 99%, mentre i soggetti Ires pagano un acconto del 100% sia per l'imposta sui redditi sia per quella regionale sulle attività produttive.

Come versare l'acconto?
Basta compilare il modello F24, indicando i seguenti codici tributo:
4034 IRPEF acconto - seconda rata o unica soluzione,
2002 IRES acconto - seconda rata o unica soluzione,
3813 IRAP acconto - seconda rata o unica soluzione.
Il versamento va effettuato obbligatoriamente con modalità telematica da parte dei titolari di partita Iva, mentre gli altri contribuenti possono ricorrere anche alla presentazione cartacea del modello presso le banche o gli uffici postali. Al suo interno, è possibile compensare l'importo dell'acconto con eventuali crediti d'imposta o contributi.

Fonte: Fisco Oggi