lunedì 22 ottobre 2012

IVA per cassa 2012: operativa dal 1 dicembre 2012

L’opzione per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. A stabilirlo è l’art. 8 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 ottobre 2012, attuativo di quanto disposto dal DL 83/2012 e pubblicato ieri sul sito del Dipartimento delle Finanze assieme alla Relazione illustrativa.
In base a tale opzione, le cui modalità di esercizio saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, è possibile differire l’esigibilità dell’imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti IVA al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi da parte dei cessionari o committenti. Parallelamente, per i soggetti che optano per l’adozione del regime, è previsto il rinvio della detraibilità dell’imposta afferente i beni ed i servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l’IVA per cassa possono detrarre l’IVA afferente i beni e servizi acquistati già al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
La disciplina si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni; la Relazione illustrativa al decreto chiarisce che, nel calcolo del volume d’affari, vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell’IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad IVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile).
Poiché il regime riguarda, in via di principio, l’intera attività realizzata dai soggetti interessati, l’opzione per il regime ha effetto per tutte le operazioni eseguite, tranne per quelle espressamente escluse. Fra queste ultime sono comprese le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’IVA quali, ad esempio, i produttori agricoli ex art. 34 del DPR n. 633/72 o le agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter.
Un dubbio riguardava la possibilità, in caso di esercizio di più attività con applicazione separata dell’imposta ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633/1972, di esercitare l’opzione per l’IVA per cassa limitatamente ad una o più attività. Al riguardo, la Relazione illustrativa chiarisce che, per quanto riguarda le operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto, si intende che il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 633/1972, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.
Qualora il volume d’affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esce dal regime dell’IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo (e non dalla prima operazione successiva) a quello in cui la soglia è stata superata.
Nella fattispecie, il decreto introduce una previsione di semplificazione, in quanto stabilisce che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’IVA per cassa, venga computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. La scelta è finalizzata, come chiarisce la Relazione illustrativa, ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.
Altro aspetto dubbio riguardava la previsione che sulle fatture emesse in base al sistema dell’IVA per cassa deve risultare, tramite una specifica annotazione, che è stata adottata la speciale disciplina. La norma non precisa quali siano le conseguenze della mancanza sulla fattura di tale annotazione; la Relazione al decreto chiarisce che trattasi, ai fini sanzionatori, di violazione formale.
In sintesi:
Soglia estesa a due milioni
Il “decreto crescita” (Dl 83/2012) ha ampliato la platea dei contribuenti che possono fruire del regime dell’Iva per cassa, prevedendo l’esercizio dell’opzione per le imprese con volume d’affari non superiore a due milioni di euro (prima, con il Dl 185/2008, la soglia massima era 200mila euro). Nei due milioni, precisa la relazione illustrativa, si calcolano sia le operazioni soggette al regime di cassa sia quelle escluse, ad esempio, quelle legate al meccanismo del reverse charge.
Opzione dell’Iva per cassa
Il regime dell’Iva per cassa posticipa l’esigibilità dell’imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Inoltre, per chi lo adotta, è previsto il rinvio della detraibilità dell’imposta sui beni e servizi acquistati al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori.
I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi dal soggetto optante, invece, possono detrarre l’Iva sui predetti beni già al momento dell’effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
L’imposta diviene comunque esigibile a un anno dall’operazione, salvo l’avvio di procedure concorsuali nei confronti del cessionario o committente prima del decorso di quel termine.
Le modalità di opzione del regime (e della eventuale revoca) saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per il 2012, primo anno di applicazione della norma, l’opzione avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
Operazioni escluse
Alcune operazioni sono escluse dalla disciplina dell’Iva per cassa: quelle effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta (ad esempio, i produttori agricoli); le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni; le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile; le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, già soggette alla classica esigibilità differita (articolo 6, quinto comma, Dpr n. 633/1972).
Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che il regime dell’Iva per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, secondo il regime d’imposta ordinario, da soggetti che, svolgendo più attività separate (articolo 36 del Dpr 633/1972), applicano sia regimi speciali sia quello ordinario.
Sono escluse, invece, dal differimento del diritto alla detrazione gli acquisti di beni o servizi assoggettati al meccanismo dell’inversione contabile, gli acquisti intracomunitari di beni, le importazioni di beni, le estrazioni di beni dai depositi Iva.
In caso di uscita dal regime
Se viene oltrepassata la soglia dei due milioni di euro nel corso dell’anno, il contribuente optante deve uscire dal regime dell’Iva di cassa e applicare quello ordinario a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento del tetto.
L’uscita dal regime può avvenire anche in caso di revoca da parte del soggetto passivo.
In questi casi, per evitare la presenza di due regimi di liquidazione dell’imposta, il decreto attuativo ha previsto che, nella liquidazione dell’ultimo mese in cui è stata applicata l’Iva per cassa, venga computata a debito l’imposta relativa alle operazioni non ancora incassate.
Mancata annotazione in fattura
Per poter beneficiare del rinvio dell’esigibilità dell’Iva, sulle fatture emesse dovrà essere apposta la specifica annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa”, riportando gli estremi della norma di riferimento. La mancata indicazione della dicitura costituirà, ai fini delle sanzioni, una violazione formale.