giovedì 19 giugno 2014

TASI IMU 2014: ravvedimento per i versamento effettuati dopo il 16/06/2014

Passato il fiscal-day (16 giugno 2014), cioè l'ultimo giorno utile per il pagamento nei termini degli acconti Imu e Tasi, nei comuni che hanno deliberato le aliquote entro lo scorso 23 maggio 2014, la prossima data da segnare sul calendario è il 16 ottobre 2014. 
Molte le complicazioni che si sono verificate, a causa del fatto che le software house hanno messo a disposizione il gestionale aggiornato solo nei primi giorni di giugno (per ovvi motivi non a loro imputabili) e grazie al fatto che gli enti locali hanno inviato ai contribuenti bollettini di pagamento precompilati che riportano importi errati (vedi l’applicazione delle aliquote IMU 2014, anziché quelle del 2013) o addirittura non sono stati ancora recapitati ai contribuenti. 
Tutto questo in palese violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente (L. 218/2000) che recita: «In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti». 
Ma coloro che avessero dimenticato di versare o non vi siano riusciti per i motivi più disparati, possono ancora regolarizzare la loro posizione con il pagamento del tributo, aggiungendovi sanzioni e interessi, computati nella misura del saggio legale, su base annua, con maturazione giorno per giorno. 

Ravvedimento sprint entro il 30 giugno 2014
Per i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni ai fini Imu e di fabbricati, comprese le abitazioni principali, e aree edificabili ai fini Tasi, da oggi 17 giugno 2014 è possibile regolarizzare gli omessi versamenti pagando una sanzione soft. 
Nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia stato possibile provvedere al pagamento entro il termine, è possibile dal 17 giugno sanare la violazione nei successivi 14 giorni versando una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali al saggio dell'1%. 
In base alle modifiche apportate all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, la sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento del tributo può essere ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (0,2%), purché non sia superiore a 14 giorni. 
È possibile sanare oltre agli omessi anche i parziali versamenti dovuti a errori commessi dai contribuenti nella determinazione di quanto dovuto. 
A questo beneficio si aggiunge la riduzione della sanzione a 1/10 di cui può fruire chi si ravvede. 

Ravvedimento breve dopo il 30 giugno
Passati i 14 giorni successivi al 16 giugno 2014, è possibile sanare il parziale o omesso versamento, pagando la sanzione ridotta al 3% (1/10 del 30%), sia ai fini Imu che Tasi. Per regolarizzare la violazione commessa va pagato il tributo, se dovuto, gli interessi legali nella misura dell'1% (dal 1° gennaio 2014, come da D.M. del 12 dicembre 2013) e una sanzione del 3% rapportata alla somma da pagare. 

Entro il 16 giugno 2015 il ravvedimento lungo
Infine, l'ultimo rimedio è la sanatoria lunga entro un anno. La sanzione è però dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Naturalmente solo l'adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale del 30% e di pagare interessi maggiorati, eventualmente deliberati con regolamento comunale fino a un misura massima del 4%. Del resto, gli enti locali hanno il potere di aumentare gli interessi fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale. 
Il ravvedimento si perfeziona nel momento in cui viene effettuato il pagamento per intero del debito tributario. 

I comuni fanno slittare la scadenza a fine luglio, senza applicare sanzioni
Va detto che tuttavia, il ravvedimento non sarà necessario probabilmente, in quanto molti comuni stanno venendo incontro ai propri contribuenti, disorientati dalla Tasi, con una sanatoria per il pagamento della prima rata. 
Non applicheranno sanzioni a chi pagherà entro il 31 luglio 2014. 

Fonte: Redazione Fiscal Focus